Sicurezza sul lavoro

Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione sicurezza: cosa cambia per aziende, lavoratori e preposti

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 riordina la formazione sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08: durate dei corsi, obblighi per il datore di lavoro, ruolo del preposto, aggiornamenti, FAD, e-learning e qualità dei soggetti formatori.

Team UNICA 13 min

Introduzione

Una nuova cornice per la formazione obbligatoria.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione sicurezza nasce per aggiornare e rendere più leggibile il sistema dei corsi sicurezza obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/08. Non è un semplice ritocco formale: incide su durata, contenuti minimi, modalità di erogazione, verifiche dell'apprendimento e qualità della progettazione formativa.

L'Accordo interessa aziende, datori di lavoro, lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, ASPP, soggetti formatori e consulenti che devono governare scadenze, attestati, aggiornamenti e coerenza tra formazione erogata e rischi effettivi.

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Quadro normativo

Cos'è il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, individua durata, contenuti minimi e modalità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.

Il suo obiettivo e superare la frammentazione dei precedenti accordi, tra cui il vecchio Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, l'Accordo attrezzature 22 febbraio 2012 e l'Accordo RSPP/ASPP 7 luglio 2016. Per le imprese, questo significa leggere la formazione sicurezza sul lavoro come un processo unico: analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione, verifica, monitoraggio e aggiornamento.

Le parole chiave operative sono chiare: nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 formazione sicurezza, D.Lgs. 81/08, corsi sicurezza obbligatori, formazione FAD sicurezza, e-learning sicurezza lavoro e controllo documentale.

Vecchio e nuovo sistema

Differenze rispetto al vecchio Accordo Stato-Regioni

Rispetto al sistema precedente, il nuovo Accordo non si limita a cambiare alcune durate. Rafforza la logica di governance della formazione: cosa serve, a chi serve, come viene erogata, come viene verificata e quali evidenze restano disponibili in caso di audit o ispezione.

Disciplina più organica

Il nuovo testo accorpa, rivisita e coordina accordi precedenti, riducendo la frammentazione tra percorsi formativi, aggiornamenti, verifiche e modalità di erogazione.

Formazione obbligatoria del datore di lavoro

Il datore di lavoro entra in modo esplicito tra i destinatari dei percorsi formativi, con un corso dedicato e aggiornamento periodico.

Preposto rafforzato

Il corso per preposti passa da 8 a 12 ore e l'aggiornamento diventa biennale, con durata minima di 6 ore.

Verifiche e monitoraggio

Maggiore attenzione a verifica finale dell'apprendimento, verifica di efficacia durante il lavoro e qualità dei processi formativi.

Regole più chiare su FAD

Il testo distingue presenza fisica, videoconferenza sincrona ed e-learning asincrono, indicando quando ogni modalità e consentita.

Qualità dei soggetti formatori

L'Accordo insiste su progettazione, analisi dei fabbisogni, gestione documentale, monitoraggio e miglioramento della formazione.

Durate e aggiornamenti

Durata e contenuti dei principali corsi sicurezza

La tabella riassume i principali percorsi da presidiare nel piano formativo aziendale. Le durate devono sempre essere lette insieme a mansioni, rischio specifico, settore, crediti formativi, eventuali moduli integrativi e necessità di addestramento pratico.

Destinatari Durata minima Aggiornamento Note operative
Lavoratori 4 ore di formazione generale + 4, 8 o 12 ore di formazione specifica in base al rischio 6 ore ogni 5 anni La formazione specifica deve essere coerente con mansioni, rischi e contesto aziendale.
Preposti 12 ore 6 ore ogni 2 anni Percorso più concreto e collegato ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 81/08.
Dirigenti 12 ore 6 ore ogni 5 anni Centrato su organizzazione, responsabilità, gestione dei processi e relazione con il sistema prevenzionistico.
Datore di lavoro 16 ore 6 ore ogni 5 anni Obbligo formativo autonomo per chi esercita il ruolo datoriale, anche quando non svolge il ruolo di RSPP.
Datore di lavoro RSPP Durata variabile in base a settore/livello di rischio, con eventuali moduli integrativi Aggiornamento quinquennale secondo il percorso applicabile Occorre valutare modulo comune, moduli aggiuntivi e crediti formativi riconoscibili.
Attrezzature Corsi specifici per attrezzature ex art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08 Secondo il percorso previsto per l'attrezzatura La parte pratica e l'addestramento operativo restano centrali e devono essere documentati.
Ambienti confinati Contenuti specifici per lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Secondo il percorso applicabile Sono richiesti contenuti mirati, procedure operative e addestramento pratico in presenza.

Per i corsi sicurezza lavoratori e per il corso RSPP datore di lavoro, la verifica del fabbisogno deve partire dal DVR, dalle mansioni effettive e dalle evidenze formative già disponibili.

Focus preposto

Il ruolo del preposto: perché la formazione viene rafforzata

Il preposto è una figura operativa essenziale nella prevenzione. Non è soltanto un destinatario di formazione: è il punto di contatto tra organizzazione, procedure e comportamento reale dei lavoratori. Per questo il nuovo Accordo rafforza il corso preposto e l'aggiornamento preposto, rendendoli più aderenti alle responsabilità dell'art. 19 del D.Lgs. 81/08.

  • Sovrintendere e vigilare sull'attività lavorativa e sull'attuazione delle direttive ricevute.
  • Controllare che lavoratori e squadre rispettino procedure, istruzioni operative e uso dei DPI.
  • Segnalare tempestivamente anomalie, carenze dei mezzi e comportamenti non sicuri.
  • Intervenire in caso di inosservanza e, quando necessario, informare i superiori diretti.
  • Interrompere l'attività in caso di pericolo grave, immediato o di condizioni non sicure.
  • Contribuire a rendere effettiva la prevenzione nel lavoro quotidiano, non solo sulla carta.

In pratica, formare bene il preposto significa rendere più robusto il controllo sul campo: procedure comprese, rischi intercettati prima dell'incidente, anomalie segnalate, attività sospese quando il pericolo lo richiede. È una leva di prevenzione concreta, soprattutto in reparti produttivi, cantieri, logistica, manutenzioni e contesti multiappalto.

Modalità di erogazione

Formazione in FAD, e-learning e videoconferenza

Una delle novità più rilevanti riguarda la disciplina più chiara delle modalità di erogazione. La videoconferenza sincrona è una formazione a distanza in tempo reale, con docente e discenti collegati nello stesso momento. L'e-learning asincrono, invece, consente al partecipante di fruire contenuti tramite piattaforma, con tracciamento e regole tecniche specifiche.

In linea generale, alcuni contenuti teorici possono essere erogati online quando l'Accordo lo consente. La formazione pratica, le esercitazioni operative e l'addestramento devono invece essere svolti in presenza fisica, perché richiedono osservazione, uso di attrezzature, simulazioni e verifica concreta delle capacità.

Attenzione

Non tutta la formazione sicurezza può essere svolta online: la scelta della modalità deve essere coerente con quanto previsto dall'Accordo e con la natura del corso.

Per il corso preposto, l'e-learning asincrono non è consentito. La formazione può essere organizzata in presenza o in videoconferenza sincrona quando sono rispettati i requisiti dell'Accordo. Per attrezzature e ambienti confinati, la componente pratica resta un presidio imprescindibile.

Azioni operative

Cosa devono fare le aziende adesso

L'adeguamento non si risolve con un singolo corso. Serve una ricognizione ordinata del piano formativo, collegata a DVR, organigramma sicurezza, nomine, mansioni, appalti e scadenziario. Per imprenditori, HR, RSPP e responsabili aziendali, le priorità sono queste:

  1. Mappare lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro e datori di lavoro RSPP.
  2. Verificare attestati, scadenze, crediti formativi e coerenza con mansioni reali.
  3. Aggiornare il piano formativo aziendale alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
  4. Controllare la conformità dei corsi già erogati e delle modalità utilizzate.
  5. Programmare aggiornamenti, recuperi e nuove nomine con priorità sui ruoli critici.
  6. Verificare requisiti, qualità e documentazione dei soggetti formatori.
  7. Integrare formazione, evidenze e scadenziario nel sistema di gestione sicurezza o ISO 45001.

Dove e presente un sistema ISO 45001, il piano formativo dovrebbe essere integrato nel ciclo di gestione: fabbisogni, pianificazione, competenze, consapevolezza, valutazione dell'efficacia, audit interni e riesame.

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Analisi dei fabbisogni formativi
Piano formativo aziendale
Organizzazione corsi lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e attrezzature
Verifica degli attestati
Scadenziario formazione
Supporto per audit ISO 45001
Assistenza in caso di controlli

Il valore consulenziale sta nel collegare formazione, sicurezza sul lavoro, documentazione, scadenze e responsabilità operative. L'obiettivo non è solo avere attestati, ma dimostrare che le competenze sono coerenti con i rischi dell'organizzazione.

Fonti e approfondimenti

Riferimenti normativi utilizzati

Questo articolo considera l'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, il D.Lgs. 81/08 con particolare attenzione agli articoli 37 e 19, il vecchio Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, l'Accordo attrezzature 22 febbraio 2012 e l'Accordo RSPP/ASPP 7 luglio 2016.

FAQ

Domande frequenti sul nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Quando entra in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?

L'Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR è stato approvato il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Le aziende devono verificare anche il regime transitorio e le eventuali indicazioni operative applicabili al proprio caso.

Cosa cambia per la formazione dei preposti?

Il corso preposto passa a 12 ore e l'aggiornamento diventa biennale, con durata minima di 6 ore. La formazione e più collegata ai compiti concreti di vigilanza, segnalazione e intervento previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 81/08.

Il corso preposto si può fare online?

La formazione del preposto non può essere svolta in e-learning asincrono. Può essere erogata in presenza fisica o in videoconferenza sincrona quando le condizioni previste dall'Accordo sono rispettate.

Il datore di lavoro deve fare formazione obbligatoria?

Sì. Il nuovo Accordo introduce un percorso formativo specifico per il datore di lavoro, distinto dai percorsi per lavoratori, dirigenti, preposti e datore di lavoro RSPP.

Ogni quanto va aggiornata la formazione sicurezza?

Per lavoratori, dirigenti e datori di lavoro l'aggiornamento ordinario e quinquennale, con durata minima di 6 ore. Per i preposti l'aggiornamento e biennale, sempre con durata minima di 6 ore.

La formazione pratica può essere svolta in e-learning?

No. Le attività pratiche e l'addestramento operativo richiedono presenza fisica, strumenti idonei, esercitazioni e verifica concreta delle capacità operative.

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